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R.D. 23/05/1924 n. 827
Art. 371. Gli assegni vitalizi di importo non superiore a lire 72.000 annue sono corrisposti a trimestri maturati, salvo che il titolare faccia richiesta, anche verbale, di riscuoterli mensilmente.
Art. 372. Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione in servizio, restano presso le rispettive amministrazioni per uso delle quali sono fatti. Tali atti debbono indicarsi nel primo titolo di spesa.
Art. 373. Quando gli impiegati in disponibilità, in aspettativa e in posizione ausiliaria, i pensionati, i danneggiati politici ed in generale coloro che godono assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato o delle amministrazioni autonome da esso dipendenti, non si presentino personalmente per la riscossione delle somme dovute, il rappresentante deve esibire il certificato di esistenza in vita dell'avente diritto. Per gli impiegati in disponibilità che prestano servizio in qualche ufficio governativo, e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata pensionati, che fossero eventualmente chiamati a prestare servizio presso i corpi ed altri uffici dipendenti dai ministri della guerra e della marina, basta la nota del capo del- l'ufficio del pagamento dell'assegno, conformemente al disposto dell'art. 390. Gli altri pensionati che prestino servizio presso uffici governativi, qualora si avvalgano della facoltà consentita dall'art. 383, sono esonerati dall'obbligo della presentazione del certificato di vita, che resta sostituito da una dichiarazione di prestato servizio da rilasciarsi dal capo dell'ufficio. Le vedove e le orfane nubili, provviste di pensione di reversibilità, nel rilasciare la quietanza devono firmare una dichiarazione dalla quale risulti che conservano lo stato vedovile o nubile. Se esse non si presentano personal- mente, il rappresentante deve esibire un certificato di esistenza in vita con l'annotazione che l'avente diritto conserva lo stato vedovile o nubile. Per la riscossione delle pensioni di cui sia autorizzato il pagamento all'estero deve sempre esibirsi il certificato di vita.
Art. 374. I certificati di vita sono rilasciati dal sindaco o da un notaio del luogo dove i creditori hanno domicilio. Essi devono portare il suggello del municipio o del notaio e sono esenti da tassa di bollo ai sensi dell'art. 145 della tariffa annessa al T.U. delle leggi sulle tasse di bollo, 6 gennaio 1918 n. 135. Ove il certificato di vita sia rilasciato dal sindaco di un comune diverso da quello in cui è fatto il pagamento deve essere legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto, salvo che sia trasmesso con lettera d'ufficio dal sindaco all'ufficiale pagatore. Per i pensionati e gli altri assegnatari che si trovino rinchiusi in stabilimenti di beneficienza o di sanità, i certificati di vita sono rilasciati dai rispettivi direttori od amministratori e muniti del visto del sindaco locale. Per quelli rinchiusi in stabilimenti di pena, ma che ci nonostante conservino il diritto al godimento della pensione o dell'assegno, il certificato di vita viene rilasciato dal direttore dello stabilimento penale e deve contenere la dichiarazione che il detenuto è in attesa di giudizio oppure che la sentenza per la quale sta scontando la pena non lo priva del godimento della pensione o del- l'assegno. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal procuratore del Re.
Art. 375. I sindaci ed i notai sono obbligati di farsi presentare dai pensionati dello Stato i certificati d'iscrizione, di cui sono provvisti giusta il successivo art. 378, di attestare sotto la loro responsabilità sui certificati di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento della pensione. Devono inoltre confrontare la firma che viene apposta alla loro presenza sul certificato di vita con quella risultante dal certificato di iscrizione affine di accertarsi che la prima sia conforme alla seconda.
Art. 376. I certificati di vita per dimoranti all'estero sono rilasciati dai Regi consoli, quando il creditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti dall'autorità locale. La firma dell'autorità locale dev'essere riconosciuta dal rappresentante del Governo italiano e, quando il pagamento avvenga nel Regno, la firma del rappresentante stesso deve essere riconosciuta dal ministero degli affari esteri nel Regno, salvo che il certificato di vita sia trasmesso dall'autorità consolare per via ufficiale alla delegazione del tesoro.
Art. 377. Ove uno stesso creditore sia provvisto di più assegni, è sufficiente la presentazione di un solo certificato di vita, da allegarsi ad uno degli ordini di paga- mento facendo per gli altri riferimento al primo.
378. I pensionati dello Stato sono provvisti dal ministero delle finanze di un certificato di iscrizione. Tali certificati sono consegnati ai titolari dai sindaci, ai quali le delegazioni del tesoro li fanno pervenire. I sindaci, prima di farne la consegna ai pensionati debbono richiedere da es- si, o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma nella pagina e sede espressamente stabilite, la quale firma deve esse- re autenticata da quella del sindaco che fa la consegna. Il sindaco medesimo ritira poi ricevuta del certificato consegnato e la rimette, per proprio discarico, alla delegazione del tesoro. Su richiesta dei pensionati avanzata, a seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità. Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti. Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti (certificati di iscrizione) provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato. Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver reso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione).
Art. 379. I certificati d'iscrizione sono di esclusiva proprietà dell'amministrazione, la quale li affida in deposito ai pensionati nel solo scopo che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti. A tale effetto l'amministrazione ha facoltà di richiedere che il certificato di inscrizione sia provvisto di fotografia del titolare, munita della firma del sindaco e del bollo del comune. Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati nei certificati di iscrizione. I certificati d'iscrizione non possono dai pensionati dello Stato essere ceduti, nè dati in pegno od in deposito a chicchessia. In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per l'amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per il ricupero del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore. La revoca della procura rilasciata da un pensionato per la riscossione degli assegni di spettanza, può essere effettuata anche mediante semplice lettera del pensionato “a firma autenticata in forma amministrativa” diretta ed inviata a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale del tesoro che amministra la relativa partita di pensione.
Art. 380. Le rate di pensioni, di stipendi ed altri assegni fissi al personale, non richieste entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte e non si può farne in verun caso il pagamento. Le altre spese fisse incorrono nella prescrizione a termine del codice civile di leggi speciali.
Art. 381. Le spese fisse non possono essere pagate fuori della provincia in cui trovasi la delegazione del tesoro che ha inscritti i conti relativi nei suoi registri.
Art. 382. Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per provvedimenti disciplinari sono disposte dai ministri, o dalle altre autorità che ne abbiano la facoltà, con decreti da trasmettersi alle delegazioni del tesoro, dandone avviso contemporaneamente alla competente amministrazione centrale, per prenderne nota nei relativi conti correnti ed alla Corte dei conti. Le delegazioni del tesoro annotano i decreti ricevuti nei relativi conti correnti, segnano in questi a debito dei titolari l'importo delle inflitte penalità ed uniscono i decreti alle note nominative, sulle quali, se non fosse stato fatto, devono le delegazioni stesse eseguire il diffalco delle somme da trattenersi. L'importo delle anzidette ritenute viene versato all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ai sensi del- l'art. 4 lettera c) del R.D. 26 febbraio 1920 n. 219.
Art. 383. Oli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con la loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo. Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro. Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata. Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario. La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza. Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega. In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta. Finché‚ dura nella persona incaricata la facole di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata. Nel caso per di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota. Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici.
Art. 384-386. Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato d'iscrizione, deve dichiarare tale fatto all'Ufficio provinciale del tesoro della Provincia, richiedendo il duplicato del certificato ed obbligandosi di tenere indenne lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, nonché‚ a riconsegnare il primo all'Ufficio provinciale del tesoro stesso, nel caso che lo rinvenisse. L'Ufficio provinciale del tesoro provvede a rilasciare il duplicato richiesto, prendendone nota sul ruolo di pensione intestato al pensionato. Se il certificato del quale è stato rilasciato il duplicato fosse in seguito presentato, dovrà venire annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio provinciale del tesoro. Qualora un certificato d'iscrizione sia reso inservibile per deterioramento o per lungo uso, la sostituzione di detto certificato con la copia dello stesso è demandata all'Ufficio provinciale del tesoro, che vi provvede su domanda dell'intestatario accompagnata dal certificato d'iscrizione da sostituire. Questo ultimo viene quindi annullato e trattenuto negli atti dell'Ufficio. Gli adempimenti attuati in base al presente articolo debbono essere, caso per caso, segnalati dall'Ufficio provinciale del tesoro all'Amministrazione centrale sul bilancio della quale grava la spesa della pensione.
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